1. Il rinvio alla Legge (Riserva di legge)
Il nuovo testo dell'Articolo 104 proposto dalla riforma stabilisce che i membri laici (un terzo del totale) siano estratti a sorte da un elenco di soggetti (professori ordinari e avvocati con 15 anni di esercizio) che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione.
Il testo costituzionale dice: "...nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge". Questo significa che la Costituzione delega a una successiva legge ordinaria il compito di definire come il Parlamento debba votare per formare quell'elenco.
2. La prassi e le leggi attuative
Storicamente, l'elezione dei membri laici del CSM (prima della riforma) è sempre avvenuta a maggioranza qualificata (i 3/5 dei componenti) per garantire che non siano scelti solo dalla maggioranza di governo, ma anche dalle opposizioni.
Nella riforma attuale: Per l'elezione dell'elenco dei nomi da cui poi avverrà il sorteggio, si prevede che la legge di attuazione confermi la maggioranza dei tre quinti.
Nota bene: Una delle critiche mosse dai giuristi (e dall'Associazione Nazionale Magistrati) è proprio il fatto che, a differenza di quanto accade per i giudici della Corte Costituzionale (dove la maggioranza dei 2/3 o 3/5 è scritta in Costituzione), qui la maggioranza qualificata potrebbe essere teoricamente cambiata da una legge ordinaria futura, essendo solo "richiamata" e non blindata nel testo costituzionale.